Il parziale accoglimento dell’impugnazione non impone una corrispondente riduzione della sanzione comminata dal Consiglio territoriale, giacché questa è determinata non già per effetto di un mero computo matematico né in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, ma in ragione dell’entità della lesione dei canoni deontologici e della immagine della avvocatura alla luce dei fatti complessivamente valutati, sicché non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius allorché la sanzione sia confermata in sede di gravame pur se una delle contestazioni precedentemente ritenuta sia venuta meno (Nel caso di specie, all’incolpato era stata comminata in sede territoriale la sanzione disciplinare della censura per due distinti capi d’incolpazione, uno dei quali poi venuto meno in sede di impugnazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Baffa), sentenza n. 141 del 27 luglio 2020
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vannucci, rel. Pasqualin), sentenza n. 130 del 17 luglio 2020, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza n. 156 del 7 dicembre 2019.
In arg. cfr. pure Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Carrato), sentenza n. 2506 del 4 aprile 2020.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 27 Luglio 2020 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 11 Novembre 2016 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 20383 del 16 Luglio 2021 (respinge)
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