Il parziale accoglimento dell’impugnazione non impone una corrispondente riduzione della sanzione comminata dal Consiglio territoriale

Il parziale accoglimento dell’impugnazione non impone una corrispondente riduzione della sanzione comminata dal Consiglio territoriale, giacché questa è determinata non già per effetto di un mero computo matematico né in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, ma in ragione dell’entità della lesione dei canoni deontologici e della immagine della avvocatura alla luce dei fatti complessivamente valutati, sicché non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius allorché la sanzione sia confermata in sede di gravame pur se una delle contestazioni precedentemente ritenuta sia venuta meno.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza n. 156 del 7 dicembre 2019

NOTA:
La sentenza di cui in massima, richiamandosi a Cass. pen. n. 31798/2018, ha motivatamente dissentito dal principio espresso da Cass. n. 2506/2020.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 156 del 07 Dicembre 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Marzo 2013 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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