L’avvocato che riceva delle somme dalla controparte è tenuto a metterle immediatamente a disposizione del proprio cliente e non può trattenerle a titolo di pagamento dei propri onorari, se non quando vi sia il consenso del proprio cliente ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di spese legali ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero infine quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 43.
A tal proposito, si segnala infine quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 203 del 6 dicembre 1994), secondo cui: “L’avvocato è obbligato ad emettere fattura nei confronti del proprio cliente, anche qualora riceva il pagamento dalla controparte soccombente giudizialmente condannata al pagamento delle spese legali, limitandosi in tal caso ad evidenziare nella fattura stessa che la solutio è avvenuta (sia per ciò che riguarda l’onorario sia per ciò che concerne l’imposta che vi accede) con danaro fornito dal predetto soccombente, il quale, peraltro, agli effetti dell’IRPEF assume altresì lo status di sostituto di imposta ai sensi dell’articolo 25 D.P.R. n. 600 del 29.9.1973.”
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 173 del 29 Novembre 2012 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 15 Novembre 2010 (sospensione)
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