La comunicazione del proprio indirizzo PEC all’Ordine professionale di appartenenza (art. 16, co. 7, DL n. 185/2008) costituisce “elezione di domicilio telematica”, che presuntivamente non si aggiunge bensì implicitamente sostituisce l’eventuale diverso domicilio telematico, con conseguente nullità delle notifiche/comunicazioni inviate al precedente indirizzo PEC non più presente nel ReGIndE, quand’anche ancora attivo.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 250 del 28 Dicembre 2017 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 05 Maggio 2014 (sospensione)
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