Nel procedimento disciplinare trova applicazione il principio del ne bis in idem, che ricorre qualora una condotta determinata sotto il profilo fattuale, storico e temporale sia stata già in precedenza delibata dal Giudice sotto l’aspetto deontologico e si sia pertanto consumato il potere disciplinare in ordine al fatto contestato (Nel caso di specie, i fatti oggetto della contestazione, astrattamente tra loro assimilabili, erano diversi, seppur connessi, con quelli oggetto di altro procedimento disciplinare definito. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione di bis in idem).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Iacona), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 270
NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 15669 del 28 luglio 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 24 settembre 2015, n. 142, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 27 settembre 2014, n. 125.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 270 del 31 Dicembre 2015 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 10 Aprile 2013 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 4216 del 17 Febbraio 2017 (respinge)
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