Il ne bis in idem opera anche in sede disciplinare

Nel procedimento disciplinare trova applicazione il principio del ne bis in idem, che ricorre qualora una condotta determinata sotto il profilo fattuale, storico e temporale sia stata già in precedenza delibata dal Giudice sotto l’aspetto deontologico e si sia pertanto consumato il potere disciplinare in ordine al fatto contestato (Nel caso di specie, i fatti oggetto della contestazione, astrattamente tra loro assimilabili, erano diversi sotto il profilo storico e temporale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione di bis in idem).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 24 settembre 2015, n. 142

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 27 settembre 2014, n. 125.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 24 Settembre 2015 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 14 Novembre 2012 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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