Il mutamento della composizione del COA in sede di decisione

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non integra nullità alcuna il mutamento della composizione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati (COA) all’atto dell’adozione della decisione rispetto a quella della prima udienza in cui l’incolpato è stato sentito ed ha consegnato documentazione difensiva, in quanto in tale procedimento non si applica il principio dell’immutabilità del collegio giudicante.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 210
NOTA:
In senso conforme, Cass.SS.UU. 19.10.2011 n.2158, nonché C.N.F. 15.10.2012 n.142;C.N.F. 15.10.2012 n.140; C.N.F. 17.9.2012 n.116; C.N.F. 20.4.2012 n.67; C.N.F.15.12.2011 n.203; C.N.F.15.12.2011 n.200.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 210 del 12 Dicembre 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 29 Novembre 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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