Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’obbligo di adempiere esattamente al mandato professionale (art. 26 ncdf, già art. 38 codice previgente), la decadenza istruttoria che non trovi giustificazione alcuna in valutazioni di strategia processuale concordata con il cliente (Nel caso di specie, il professionista aveva omesso di citare dei testimoni, senza peraltro darne previa ed adeguata informazione al cliente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 9 marzo 2017, n. 11
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mascherin), decisione del 21 aprile 2011, n. 76, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Salimbene), sentenza del 1 ottobre 2002, n. 167.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 09 Marzo 2017 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 18 Dicembre 2013 (avvertimento)
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