Il mancato rispetto del termine per la notifica della delibera COA in materia di cancellazione dall’albo o registro forense

Il termine di 15 giorni indicato dall’art. 17 co. 13 L. n. 247/2012 per la notifica all’interessato della delibera del Consiglio dell’Ordine in materia di cancellazione dall’albo o registro forense, ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento non essendo correlato ad alcuna sanzione che incida sulla validità della decisione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 209 del 23 luglio 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 23 Luglio 2025 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: CDD, delibera
Giurisprudenza CNF

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