Il mancato rispetto del termine per la notifica della delibera COA in materia di cancellazione dall’albo o registro forense

Il termine di 15 giorni indicato dall’art. 17 co. 13 L. n. 247/2012 per la notifica all’interessato della delibera del Consiglio dell’Ordine in materia di cancellazione dall’albo o registro forense, ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento non essendo correlato ad alcuna sanzione che incida sulla validità della decisione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 386 del 25 ottobre 2024

NOTA:
In senso conforme, con riferimento all’analogo termine di cui all’art. 17, co. 7, L. n. 247/2012 relativo alla notifica della decisione di rigetto della domanda di iscrizione all’albo o registro forense, cfr. CNF n. 105/2020 e CNF n. 100/2016.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 386 del 25 Ottobre 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 06 Dicembre 2023 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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