Il mancato invio del Mod. 5 a Cassa forense è condotta gravemente lesiva del sistema assistenziale e previdenziale

L’omesso invio del Mod. 5 comporta un rilevante vulnus per il sistema previdenziale e assistenziale di Cassa Forense, perché non consente a quest’ultima di valutare il volume d’affari dei propri iscritti e conseguentemente di poter valutare gli introiti su cui potrà contare, al fine di predisporre ogni necessario adempimento, tra cui il bilancio, e di conseguenza le spese che potrà supportare, e pertanto le prestazioni previdenziali e assistenziali da erogare. Tale condotta comporta la sospensione (non disciplinare) dell’iscritto a tempo indeterminato da parte del Consiglio dell’Ordine (art. 17, co. 5, L. n. 576/1980), ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza deontologica del comportamento stesso per violazione degli artt. 16 e 70 co. 4 cdf (Nella specie, l’omissione aveva riguardato tre anni. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione minima).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 396 del 28 ottobre 2024

NOTA:
In senso conforme, CNF n. 382/2024, CNF n. 124/2024, CNF parere n. 43/2022, CNF parere n. 39/2022, CNF parere n. 6/2022, CNF n. 177/2021, CNF n. 172/2021, CNF n. 153/2019, CNF parere n. 18/2015.
Analogamente, con riferimento alla sospensione amministrativa per mancato pagamento dei contributi annuali dovuti al Consiglio dell’Ordine, cfr. CNF n. 35/2023, CNF n. 153/2016, CNF n. 227/2015, Cass. n. 9491/2004.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 396 del 28 Ottobre 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera del 01 Settembre 2023 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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