Conformemente al principio del libero convincimento del giudice, che va ritenuto applicabile al procedimento disciplinare davanti al C.d.O., il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte, sicché deve ritenersi legittimo il comportamento del Consiglio locale che abbia basato la sua decisione sui riferimenti dei redattori dell’esposto che ebbe a dare origine al procedimento, specie laddove essi siano pienamente coerenti con le risultanze documentali acquisite al
procedimento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 87
NOTA:
In senso conforme, C.N.F. n.98 del 20.7.2012; cfr. anche C.N.F. n.4 del 30.1.2012.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 06 Giugno 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 19 Dicembre 2011 (sospensione)
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