Il legittimo esercizio del diritto di difesa non può comportare un aggravamento della sanzione disciplinare

La contestazione della propria responsabilità, che non si traduca in un atteggiamento defatigatorio ed ostruzionistico, non giustifica di per sè l’applicazione della sanzione disciplinare in misura aggravata ex art. 22 co. lett. b) cdf.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Feliziani), sentenza n. 427 del 23 novembre 2024

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 53 dell’11 giugno 2020, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Feliziani), sentenza n. 262 del 14 giugno 2024.
Per le diverse ipotesi di “comportamento processuale” rilevante, cfr.:
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Patelli), sentenza n. 135 del 31 ottobre 2019, in tema di aggravamento della sanzione disciplinare per comportamento ostruzionistico dell’incolpato;
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza n. 9 del 15 aprile 2019, in tema di attenuazione della sanzione disciplinare per comportamento collaborativo dell’incolpato.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 427 del 23 Novembre 2024 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Lecce, delibera del 16 Novembre 2022 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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