In sede di rinvio, il CNF è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata, sicché esso – se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività – conserva, invece, il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 12 Aprile 2018 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Alessandria, delibera del 06 Dicembre 2012 (cancellazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 9147 del 06 Maggio 2016 (respinge)
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