La legittimazione ad impugnare le decisioni del CDD dinanzi al CNF (art. 61 co. 1 L. n. 247/2012) risponde ai precetti costituzionali di tutela giudiziale di diritti e interessi (artt. 24, 111 e 113 Cost.), e precisamente: l’incolpato agisce a tutela del suo status di iscritto (indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale e la realizzazione del diritto fondamentale di cui all’art. 4 Cost.); il COA, invece, agisce a tutela dell’interesse collettivo degli iscritti alla salvaguardia della deontologia forense e dei valori sottesi; mentre il P.M. e il P.G. agiscono in considerazione del pubblico interesse al corretto svolgimento dell’attività professionale forense, a tutela della collettività e della clientela, considerate la specificità della funzione difensiva e la primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 235 del 29 agosto 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 235 del 29 Agosto 2025 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: CDD Bari, delibera del 29 Agosto 2024 (archiviazione)
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