Mai l’Avvocato può consigliare o consentire al proprio assistito una condotta sostanziale o processuale contra legem, neanche laddove questa dovesse rivelarsi più favorevole allo stesso, giacché il dovere di difesa -per quanto ampio- non può sconfinare nell’illecito a pretesa tutela del cliente.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 12 Settembre 2018 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 16 Giugno 2011 (avvertimento)
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