Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti a pretesa tutela del cliente

Commette illecito disciplinare l’avvocato che sottragga atti o provvedimenti dal fascicolo processuale, a nulla rilevando che si tratti di documenti ritenuti necessari per la difesa del proprio cliente ed a prescindere dalla loro rilevanza nel processo stesso (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita legittimità del proprio operato, sostenendo il contemperamento dei doveri di correttezza e lealtà professionale con i doveri di difesa e giusto processo ex artt. 2 e 111 Cost. a tutela del cliente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 24 settembre 2015, n. 138

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 138 del 24 Settembre 2015 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Tempio Pausania, delibera del 20 Gennaio 2012 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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