La produzione in giudizio di una lettera contenente proposta transattiva configura per ciò solo la violazione della norma deontologica di cui all’art. 28 c.d. (ora, 48 ncdf), precetto che non soffre eccezione alcuna, men che meno in vista del pur commendevole scopo di offrire il massimo della tutela nell’interesse del proprio cliente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 10 giugno 2014, n. 92
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 10 Giugno 2014 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 21 Luglio 2010 (avvertimento)
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