Il divieto di produrre la corrispondenza riservata prevale sul diritto-dovere di difesa (salvo eccezioni espresse)

L’art. 48 ncdf (già art. 28 codice previgente) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa (Nel caso di specie, a propria pretesa discolpa l’incolpato adduceva di aver prodotto in giudizio la corrispondenza “riservata” per la asserita necessità di perseguire la verità nell’interesse del Cliente).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 147 del 26 settembre 2022

NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza n. 17 del 23 aprile 2019.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 26 Settembre 2022 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 25 Maggio 2018 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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