Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 147 del 26 settembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 26 Settembre 2022 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 25 Maggio 2018 (censura)
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