Il professionista che subentri ad altro collega precedentemente officiato dal cliente, deve osservare i medesimi criteri di riservatezza in ordine alla corrispondenza scambiata tra colleghi che gli venga consegnata dal precedente difensore o dal cliente stesso.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 159 del 29 Novembre 2012 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 12 Febbraio 2009 (censura)
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