L’avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni o futuri tali (cioè coloro che non abbiano ancora formalmente assunto detta qualità), sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature e suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 06 Ottobre 2014 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 23 Novembre 2009 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 12183 del 12 Giugno 2015 (respinge)
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