Il divieto di impugnazione della transazione ex art. 44 cdf presuppone che l’avvocato abbia partecipato all’accordo stesso assistendo il cliente nella stipula del negozio, sicché la norma de qua non trova applicazione nel (diverso) caso in cui l’impugnazione sia proposta mediante difensore del tutto estraneo alla precedente stipula.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Carello), sentenza n. 77 del 28 marzo 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 28 Marzo 2025 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 16 Gennaio 2023 (avvertimento)
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