Il divieto di cui all’art. 20 cdf riguarda anche le controparti personalmente

L’avvocato è tenuto a contemperare le esigenze di dialettica processuale e adempimento del mandato difensivo con il divieto di usare espressioni sconvenienti ed offensive e ciò non solo nei confronti del collega avversario ma anche delle parti e più in generale dei terzi (Nel caso di specie, le espressioni offensive de quibus erano rivolte al collega non quale difensore ma quale parte processuale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha comunque ritenuto sussistente la responsabilità disciplinare dell’incolpato).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), sentenza del 30 settembre 2013, n. 163
NOTA:
In senso conforme, CNF 29 novembre 2012, n. 159.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 30 Settembre 2013 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Varese, delibera del 27 Settembre 2011 (avvertimento)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11308 del 22 Maggio 2014 (accoglie)
Giurisprudenza CNF

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