Ai sensi dell’art. 17, co. 16, L. n. 247/2012 (già art. 37 del R.D.L. n. 1578/1933), non può essere pronunciata la cancellazione dall’albo professionale in pendenza di procedimento penale o disciplinare (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato la richiesta dell’iscritto di essere cancellato dalla sezione speciale dell’albo così da potersi poi iscrivere all’albo ordinario, in pendenza di procedimento disciplinare e penale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 21 novembre 2017, n. 182
NOTA:
Sull’operatività del divieto de quo anche quando sia l’iscritto a rinunciare all’iscrizione, cfr. Cassazione Civile, sentenza del 15 ottobre 2003, n. 15406.
Sulla manifesta infondatezza della qlc del divieto in parola in relazione agli artt. 3, primo comma, e 13, primo comma, della Costituzione, ed al principio di ragionevolezza, nella misura in cui costringerebbe la persona a far parte di una associazione professionale contro la sua volontà e con l’obbligo di pagare i relativi contributi, cfr. Cassazione Civile, sentenza del 17 settembre 2004, n. 18771.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 21 Novembre 2017 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera del 29 Febbraio 2016 (cancellazione amm.va)
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