Il divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare

Dal giorno dell’invio degli atti al CDD e fino alla definizione del procedimento disciplinare opera il divieto di cancellazione dall’albo, elenco o registro forense (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penult. co., RDL n. 1578/1933), salvo eccezioni (quali la mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti previsti per ottenere e mantenere l’iscrizione all’albo, ovvero qualora vengano in rilievo valori o interessi di primaria importanza dal punto di vista costituzionale quali il diritto al lavoro o il diritto alla tutela di concorrenti diritti fondamentali)(*), ciò al fine di evitare che l’iscritto possa sottrarsi alle responsabilità disciplinari (atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l’Ordine nei soli confronti dei propri iscritti).(**)(***)

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Melani Graverini), sentenza n. 164 del 26 agosto 2020

NOTE:
(*) In senso conforme, cfr., da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Corona), sentenza n. 119 del 15 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Di Campli), sentenza n. 193 del 19 dicembre 2019, secondo cui il divieto in parola non trova applicazione: a) nelle ipotesi di sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero perdita dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione (art. 17, commi 1 e 2) e ciò anche nel caso relativo all’iscrizione del praticante abilitato (Consiglio nazionale forense, parere n. 5 del 3 febbraio 2021), nonché b) nell’ipotesi di esercizio da parte dell’Ordine del potere-dovere di annullamento d’ufficio dell’iscrizione stessa per mancanza ab origine di uno dei requisiti de quibus (art. 17, comma 12, L. n. 247/2012).
(**) Sull’estensione del divieto di cancellazione anche alle ipotesi di trasferimento ad altro COA, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 23 settembre 2017, n. 123.
(***) Sull’estensione del divieto di cancellazione anche alle ipotesi di “trasferimento” dalla sezione speciale all’albo ordinario, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 21 novembre 2017, n. 182.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 26 Agosto 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 28 Luglio 2017 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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