Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell’attività prestata a favore di quest’ultimo, giacché è sufficiente una prestazione professionale nella più ampia definizione di assistenza, così come è irrilevante il motivo per il quale la dismissione del mandato sia avvenuta, ossia per revoca o rinuncia (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita insussistenza dell’illecito in parola stante la mancanza di una procura alle liti).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 139 del 7 luglio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 del 07 Luglio 2021 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 16 Ottobre 2016 (sospensione)
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