Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell’attività prestata a favore di quest’ultimo, giacché è sufficiente una prestazione professionale nella più ampia definizione di assistenza, così come è irrilevante il motivo per il quale la dismissione del mandato sia avvenuta, ossia per revoca o rinuncia.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Patelli), sentenza n. 195 del 15 ottobre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 195 del 15 Ottobre 2020 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera del 10 Maggio 2017 (sospensione)
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