Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente

Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell’attività prestata a favore di quest’ultimo, giacché è sufficiente una prestazione professionale nella più ampia definizione di assistenza, così come è irrilevante il motivo per il quale la dismissione del mandato sia avvenuta, ossia per revoca o rinuncia. La ratio della disposizione deontologica va, infatti, ricercata nella tutela dell’immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale e prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico, non solo quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un’altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito, ma anche nella ipotesi in cui il giudizio successivamente instaurato, pur avendo un petitum diverso, scaturisca da un identico rapporto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Napoli), sentenza n. 62 del 18 giugno 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 18 Giugno 2020 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 24 Marzo 2017 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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