Il divieto di terzo mandato consecutivo (art. 3 L. n. 113/2017) opera anche in caso di «elezione in sostituzione» indetta dal Commissario straordinario entro 120 giorni dallo scioglimento del Consiglio dell’Ordine (art. 33, co. 3, L. n. 247/2012), la quale a tutti gli effetti configura un’ipotesi di nuova elezione, i cui presupposti per le candidature vanno pertanto valutati autonomamente al momento della presentazione delle stesse dalla (nuova) Commissione all’uopo nominata, non potendosi ravvisare l’esistenza di un diritto quesito alla partecipazione alla competizione elettorale, perdurante per la durata ipotetica della consiliatura interrotta (Nel caso di specie, il ricorrente -già consigliere del COA commissariato- aveva impugnato l’esclusione della propria candidatura ritenendo non operante nei suoi confronti il divieto del terzo mandato consecutivo, sostenendo di avere diritto a completare il quadriennio, e quindi di poter partecipare alle elezioni indette dal Commissario straordinario. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Napoli), sentenza n. 170 del 17 Settembre 2021
NOTA:
IN senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Napoli), sentenza n. 169 del 17 Settembre 2021.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 170 del 17 Settembre 2021 (respinge)- Consiglio territoriale: COA S.M. Capua Vetere, delibera del 08 Settembre 2021
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