L’avvocato deve porre ogni rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, ma tale difesa non può mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza (Nel caso di specie, l’incolpato aveva prodotto, con la memoria di replica, dei documenti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 75
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. n.52 del 10.4.2013.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 30 Maggio 2014 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 22 Ottobre 2010 (avvertimento)
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