L’avvocato ha il diritto-dovere di eccepire l’inammissibilità della testimonianza e di addurre l’inattendibilità del teste, anche mediante la produzione in giudizio di copia della querela proposta contro il teste stesso, a meno che questa non fosse strumentalmente proposta al solo scopo di escluderne la deposizione ed avesse ad oggetto fatti palesemente inesistenti e comunque giuridicamente irrilevanti ai fini del decidere, quindi nel rispetto dei limiti di verità, continenza e pertinenza.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 124 del 23 Settembre 2017 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 22 Settembre 2014 (censura)
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