Benché l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probità e lealtà, i quali non consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignità della professione.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 02.09.2013, nr. 150.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 06 Giugno 2015 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 19 Novembre 2011 (censura)
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