Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive

L’avvocato è tenuto a contemperare le esigenze di dialettica processuale e adempimento del mandato difensivo con il divieto di usare espressioni sconvenienti ed offensive e ciò non solo nei confronti del collega avversario ma anche delle parti e più in generale dei terzi (Nel caso di specie, in un proprio atto giudiziario l’avvocato si riferiva alla controparte come ad un “inetto e vigliacco”,   e “un pollo che si crede gallo nel pollaio”).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 204

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 30-09-2013, n. 163.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 204 del 22 Dicembre 2014 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 19 Settembre 2012 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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