Benché l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probità e lealtà, i quali non consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignità della professione.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 167 del 23 Giugno 2025 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Lecce, delibera del 12 Dicembre 2023 (sospensione)
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