Benché l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probità e lealtà, i quali non consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignità della professione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Napoli), sentenza n. 84 del 28 aprile 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 28 Aprile 2021 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera n. 5 del 31 Marzo 2017 (avvertimento)
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