Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive

L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 cdf, ora 9 ncdf) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 cdf, ora 52 ncdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p. (Nel caso di specie, il professionista aveva utilizzato, in una propria memoria depositata agli atti di un procedimento civile, espressioni offensive o comunque sconvenienti nei confronti della controparte).

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Rigosi, rel. Ricci), decisione n. 12 del 19 febbraio 2019

Sanzione: CENSURA

abc, Giurisprudenza CDD

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