Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni offensive

L’avvocato deve porre ogni più rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, ma tale difesa non può mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 88

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 30 Aprile 2012 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 20 Novembre 2008 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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