L’avvocato ha diritto di trattenere le somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso, a carico della controparte, allorché non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita (art. 31 ncdf, già art. 44 codice previgente).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 11 giugno 2016, n. 152.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 313 del 20 Ottobre 2016 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Giugno 2014 (cancellazione)
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