Il diritto di rifiutare una prestazione parziale (art. 1181 c.c.) va contemperato con gli obblighi deontologici di lealtà e correttezza, ditalché può assumere rilevanza disciplinare il comportamento dell’avvocato che rifiuti il pagamento parziale, quando risulti inutilmente vessatorio e non risponda ad effettive ed esplicitate ragioni di tutela di parte creditrice (Nel caso di specie, l’avvocato aveva rifiutato il pagamento di un proprio ex cliente perché effettuato tramite bonifico bancario, anziché mediante assegno, dopodiché aveva immediatamente intrapreso azione esecutiva. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 24 Settembre 2015 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 21 Settembre 2011 (censura)
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