Il ricorso proposto avverso una deliberazione con cui il COA territoriale denega l’accesso agli atti di un procedimento disciplinare all’autore dell’esposto da cui il procedimento origina, non rientra tra gli atti per i quali è prevista l’impugnativa davanti al C.N.F. e sfugge, pertanto, alla competenza di quest’ultimo, stante il carattere tassativo degli atti impugnabili avanti il predetto organo giurisdizionale, e che pacificamente riguardano, oltre alle decisioni che concludono un procedimento disciplinare, la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica forense, le elezioni dei Consigli dell’Ordine, i conflitti di competenza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Baffa), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 205
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F., 30 aprile 2012, n. 86; C.N.F., 15 dicembre 2011, n. 185; C.N.F., 29 settembre 2011, n. 148.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 12 Dicembre 2013 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 20 Ottobre 2011
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