La sede giurisdizionale davanti alla quale far valere le doglianze in relazione al mancato accesso ad atti ritenuti rilevanti è quella amministrativa, e non già il giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, dinanzi al quale il mancato accesso agli atti potrebbe semmai rilevare sotto il profilo del controllo della motivazione degli atti del Consiglio territoriale.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 235 del 31 Dicembre 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 23 Marzo 2017 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 34438 del 24 Dicembre 2019 (respinge)
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