Il diniego di accesso agli atti non è impugnabile al CNF

Gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano, oltre alle decisioni che concludono un procedimento disciplinare, la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica forense, le elezioni dei Consigli dell’Ordine, i conflitti di competenza. Deve pertanto ritenersi inammissibile, in quanto proposto avverso una deliberazione che sfugge alla competenza del C.N.F., il ricorso proposto avverso la delibera con cui il Consiglio territoriale disponga di non autorizzare il ricorrente all’accesso agli atti di un procedimento disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 12 luglio 2016, n. 189

NOTA:
In arg. cfr, pure “Garante per la protezione dei dati personali, parere n. 50 del 9 febbraio 2017”, con nota in calce.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 12 Luglio 2016 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 12 Novembre 2012 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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