La violazione del divieto di agire contro l’ex cliente prima che sia decorso il biennio dalla conclusione del rapporto e nelle altre ipotesi previste dall’art. 68 cdf integra una condotta ad efficacia istantanea e, pertanto, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare decorre dal giorno in cui l’illecito è stato commesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 395 del 28 ottobre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 395 del 28 Ottobre 2024 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 17 Luglio 2023 (sospensione)
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