Nel caso di illecito deontologico permanente, ovverosia quando la condotta sia “perdurante” nel tempo, il momento iniziale di decorrenza della prescrizione deve essere riportato non già alla data di realizzazione del fatto illecito ma alla data di cessazione della condotta medesima (Nel caso di specie trattavasi di indebito trattenimento di somme e mancato rendiconto).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 6
NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 16068 del 14 luglio 2014 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Mariani Marini), sentenza del 2 marzo 2012, n. 35
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 6 del 19 Febbraio 2014 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 30 Giugno 2011 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 1822 del 02 Febbraio 2015 (respinge)
0 Comment