Nel caso di illecito deontologico permanente, ovverosia quando la condotta sia “perdurante” nel tempo, il momento iniziale di decorrenza della prescrizione deve essere riportato non già alla data di realizzazione del fatto illecito ma alla data di cessazione della condotta medesima (Nel caso di specie, la condotta illecita era consistita nella produzione in giudizio di un documento falso. Successivamente, il professionista rinunciava agli atti del giudizio stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha individuato il dies a quo prescrizionale in tale secondo momento).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 02 Marzo 2012 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Asti, delibera del 16 Settembre 2009 (sospensione)
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