Nel caso di illecito deontologico permanente, il momento iniziale di decorrenza della prescrizione deve essere riportato non già alla data di realizzazione del fatto illecito ma alla data di cessazione della condotta medesima (Nel caso di specie, il professionista aveva falsificato la data della procura alle liti).
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Varrone), SS.UU., ordinanza n. 26473 del 1° ottobre 2025
Vedi Requisitoria Procuratore generale
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Lamorgese), SS.UU, sentenza n. 24378 del 3 novembre 2020.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 26473 del 01 Ottobre 2025 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 83 del 28 Marzo 2025
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