Il deposito della decisione disciplinare interrompe la prescrizione (regime previgente)

La pubblicazione della decisione disciplinare costituisce atto interruttivo della prescrizione ex art. 51 del R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile), a nulla rilevando in contrario che la successiva notifica della stessa all’incolpato sia effettuata già decorso il termine della prescrizione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 241

NOTA:
Con riferimento alla nuova disciplina (art. 56 L. n. 247/2012), cfr. Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Ragonesi), SS.UU, sentenza n. 18077 del 15 settembre 2015, secondo cui ai fini dell’interruzione occorre aver riguardo alla notifica della decisione.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 241 del 28 Dicembre 2017 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 09 Febbraio 2010 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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