Il deposito della decisione disciplinare interrompe la prescrizione

La pronuncia della decisione disciplinare costituisce atto interruttivo della prescrizione, a prescindere dalla sua successiva notifica all’incolpato, essendo sufficiente il solo compimento dello stesso quale manifestazione di volontà di procedere (Nel caso di specie, il professionista aveva eccepito che la notifica della decisione fosse avvenuta già decorso il termine della prescrizione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 10 marzo 2015, n. 16

NOTA (agg. 8/3/2016):
La sentenza di cui in massima è stata riformata in parte qua da Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Ragonesi), SS.UU, sentenza n. 18077 del 15 settembre 2015, secondo cui “l’effetto interruttivo non si verifica alla data in cui la decisione è stata assunta (non essendo ciò avvenuto nel caso di specie pubblicamente), bensì da quella in cui è stata pubblicata poiché è solo da tale data che la decisione viene giuridicamente in esistenza“. La predetta sentenza di legittimità ha inoltre precisato che, in base alla nuova disciplina (art. 56 L. n. 247/2012), nella specie non applicabile ratione temporis, ai fini dell’interruzione sarebbe stata invece necessaria la notifica della decisione (in arg. cfr. la nota riassuntiva in calce a questo articolo).

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 10 Marzo 2015 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 09 Gennaio 2008 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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