Il decreto penale di condanna non opposto non ha efficacia di giudicato in sede disciplinare, ove tuttavia opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite in quel procedimento sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Minervini), sentenza n. 166 del 7 maggio 2024
NOTA:
A quanto consta, con specifico riferimento al decreto penale di condanna, non vi sono precedenti editi in termini.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 07 Maggio 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 23 Marzo 2022 (sospensione)
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